La questione dell’Ici dovuta dalla Chiesa, spiegata

La Chiesa deve pagare l'Ici non versata e relativa al 2008-2012: una somma pari a circa 1 miliardo l'anno, e che complessivamente ammonta a 4-5 miliardi (secondo stime Anci). Con la pronuncia di oggi della Corte di Giustizia Ue, viene così segnata un'altra tappa nella lunghissima vicenda delle esenzioni fiscali garantite agli immobili della Chiesa, che in Italia sarebbero circa 100 mila. La Commissione Ue aveva impugnato una serie di decisioni del Tribunale dell'Unione europea che avevano proprio al centro la questione delle esenzioni per gli immobili adibiti a scuole o strutture ricettive da determinati enti, come quelli ecclesiastici. 

La vicenda è molto complessa: l'Ici (Imposta comunale sugli immobili), poi sostituita dall'Imu, è stata introdotta nel 1992, esentando dal suo pagamento gli enti non commerciali. Fino al 2004 questa esenzione – di cui non beneficiava solo la Chiesa cattolica, ma tutto il vasto mondo non profit – ha sollevato un contenzioso fino a quando una sentenza della Cassazione – relativa a un immobile di proprietà di un istituto religioso utilizzato come casa di cura e pensionato per studentesse – ha affermato che per beneficiare dell'esenzione sono necessari tre requisiti uno dei quali particolarmente importanti, cioè che gli immobili venissero usati a fini non commerciali.

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L'allargamento dell'esenzione

L'esenzione fu però allargata nel 2005 dal governo Berlusconi per includere tutti gli immobili di proprietà della chiesa, anche quelli a fini commerciali. Questo allargamento fu poi giudicato dalla Commissione europea come un aiuto di Stato, perché di fatto andava a danno delle attività commerciali non di proprietà della Chiesa. A decorrere dal 1 gennaio 2012, l'Ici è stata poi sostituita dall'Imu. E la Commissione ha riscontrato che questa è conforme alle norme dell'Ue in materia di aiuti di Stato, in quanto limita chiaramente l'esenzione agli immobili in cui gli enti non commerciali svolgono attività non economiche. La Commissione, però, non ha ingiunto all'Italia di recuperare l'aiuto perché le autorità italiane avevano dimostrato che il recupero sarebbe stato assolutamente impossibile. In sostanza, non si poteva determinare quale porzione dell'immobile di proprietà dell'ente non commerciale fosse stata utilizzata esclusivamente per attività non commerciali, risultando quindi legittimamente esentata dal versamento dell'imposta.

La Corte di giustizia Europea ha ora invece accolto il ricorso promosso dalla scuola elementare Montessori di Roma contro la sentenza del Tribunale Ue del 15 settembre 2016 che in primo grado aveva ritenuto legittima la decisione di non recupero della Commissione europea nei confronti di tutti gli enti non commerciali, sia religiosi sia no profit, delle imposte sugli immobili per impossibilita' tecniche. Per la corte di giustizia Ue, il mancato recupero di quello che era già stato ritenuto un aiuto illegale di Stato non può essere infatti giustificato dall'assenza di database adeguati.

Agi News